Sostegno alle locazioni : il requisito di anzianità di residenza previsto dalla legislazione della Regione FVG è discriminatorio e contrario al diritto europeo
COMUNICATO STAMPA ASGI
Sostegno alle locazioni : il requisito di anzianità di residenza previsto dalla legislazione della Regione FVG è discriminatorio e contrario al diritto europeo.
I comuni e la direzione regionale competente hanno il dovere di disapplicarlo.
(Ordinanza del Tribunale di Udine dd. 17 novembre 2010)
Il Giudice del Lavoro di Udine, accogliendo un ricorso presentato da un nucleo familiare rumeno e dall’ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione), rappresentati in giudizio dall’avv. Anna Cattaruzzi di Udine, ha dichiarato illegittimo il bando sul sostegno alle locazioni emanato dal comune di Majano (UD) in applicazione della legge della Regione F.V.G. n. 6/2003, ritenendo che il richiesto requisito di anzianità di residenza decennale in Italia sia in contrasto con il divieto di non discriminazione dei cittadini dell’Unione Europea, dei cittadini stranieri lungo soggiornanti, dei rifugiati e titolari di protezione sussidiaria nonché degli stessi cittadini italiani che non possano soddisfarlo.
Il Comune , avendo emanato un bando sulla base di quanto prescritto dall’art. 12 della legge Regione Friuli n. 6/2003, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della Legge Regionale 18/2009, ha precluso l’accesso ai contributi ai residenti che non avessero maturato almeno 10 anni di residenza in Italia di cui 1 obbligatoriamente nella Regione Friuli – V.G.
Il giudice del lavoro di Udine ha evidenziato che :
– il requisito di anzianità di residenza discrimina indirettamente non solo i cittadini comunitari, ma anche altre categorie di cittadini stranieri di Paesi terzi non membri dell’UE, come i titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e i rifugiati e i titolari della protezione sussidiaria, pure protetti dall’ordinamento europeo.
– Vittime di tale discriminazione possono essere anche i cittadini italiani (ad es. un cittadino italiano rimpatriato da un Paese del Sud America, ma non discendente di un emigrante friulano o giuliano, bensì di un’altra regione italiana) ed in tal modo, l’esclusione di tali cittadini appare in contrasto con il divieto di “discriminazioni a rovescio “, più volte affermato dalla Corte costituzionale;
– Il sostegno alle locazioni e’ una misura volta a garantire l’accesso dei non abbienti al diritto all’abitazione, un diritto sociale fondamentale, dunque, e come tale spettante a tutti i residenti.
– Il giudice ha inoltre riconosciuto che la preferenza accordata secondo criteri di “autoctonia” (lungo residenti) e di “consanguineità” (discendenti di emigranti friulani o giuliani) determina una discriminazione su basi etnico-razziali, esplicitamente vietata dalla direttiva europea n. 2000/43/CE.
Il giudice di Udine ha dunque concluso che il Comune di Majano avrebbe dovuto disapplicare tale requisito di anzianità di residenza in virtù del principio del primato del diritto comunitario su ogni norma interna che sia ad esso in contrasto, ma ha anche affermato una responsabilità della Regione, quale ente coinvolto nel procedimento amministrativo. Pertanto, in caso di disapplicazione del criterio di anzianità di residenza da parte dei Comuni, la direzione regionale competente non potrebbe rifiutarsi di adempiere alla richiesta dei comuni di trasferimento delle somme aggiuntive relative alle domande dei soggetti che altrimenti verrebbero discriminati e sarebbero proprio gli amministratori regionali a doversi addossare una responsabilità contabile, da rivendicare eventualmente dinanzi alla Corte dei Conti.
Il Giudice del Lavoro ha imposto al Comune di Majano di cessare immediatamente la condotta discriminatoria eliminando il requisito dei 10 anni di residenza dal bando e ammettendo l’istanza del ricorrente. E’ stato anche ordinato, sia al Comune che alla Regione, di adottare tutti i necessari atti amministrativi per eliminare formalmente la discriminazione posta in essere. In applicazione della legislazione anti-discriminatoria, l’ordinanza dovrà essere pubblicata sul “ Messaggero Veneto ” a spese del Comune di Majano.
p. l’ASGI sez. FVG
dott. Walter Citti
Info: 040 368463 begin_of_the_skype_highlighting 040 368463 end_of_the_skype_highlighting
Il testo completo dell’ordinanza del Tribunale di Udine può essere scaricato dal sito web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1282&l=it