Respingimenti: quelli di massa sono vietati dal:
- Testo Unico Immigrazione
- Protocollo della Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo (CEDU)
Ogni immigrato deve essere trattato come un caso a sé per evitare che vengano respinti potenziali rifugiati che debbono sempre avere accesso al territorio.
Il Testo Unico sull’immigrazione, nonostante gli emendamenti della Bossi-Fini, infatti prescrive che “ In nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”. Non è inoltre mai consentita l’espulsione dei minori non accompagnati e delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio.
Il Regolamento al Testo Unico Immigrazione stabilisce inoltre che l’atto di respingimento deve essere comunicato allo straniero mediante consegna nelle sue mani, o attraverso la notificazione del provvedimento scritto e motivato e, peraltro, deve indicare la possibilità di ricorso.
I respingimenti di massa vengono inoltre vietati anche dal Protocollo alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).
Posizione del CIR: anche se la maggior parte dei tunisini possono essere migranti economici non si può escludere che tra di loro ci siano anche dei rifugiati. Quindi, bisogna in ogni modo individuare le persone e dare loro l’effettiva possibilità di chiedere asilo.
LE PAROLE CHIAVE
Il rifugiato è una persona in pericolo, costretta a fuggire dal proprio Paese per un fondato timore di persecuzione a causa della sua razza, religione, nazionalità, per il gruppo sociale al quale appartiene, per le sue opinioni politiche, secondo la definizione contenuta nella Convenzione di Ginevra del 1951.(145 Stati aderenti alla Convenzione di Ginevra del 1951 o al Protocollo del 1967 o ad entrambe).
Il rifugiato non sceglie di spostarsi alla ricerca di migliori opportunità di vita, ma è costretto ad abbandonare la sua casa e a trovare protezione fuori dal proprio Paese.
Profugo
Termine generico che indica chi lascia il proprio paese a causa di eventi esterni (guerre, invasioni, rivolte, catastrofi naturali).
“Clandestini”
Sono clandestini gli stranieri presenti sul territorio privi di regolare permesso di soggiorno; per lo Stato, ufficialmente non esistono. Sono anche coloro che, in fuga da guerre e persecuzioni, giungono senza documenti o con documenti falsi. Il termine “clandestino” non dovrebbe mai essere utilizzato perché indica chi si nasconde, chi si intrufola, chi vuole sfuggire al controllo dello Stato; parlare di clandestini è quindi criminalizzare persone senza documenti, “sans papiers” come sono appunto chiamati in Francia o in Spagna. Pertanto è preferibile parlare di irregolari per indicare persone che dal punto di vista amministrativo non sono in regola con le normative vigenti.
Non usare più un termine che criminalizza è un segno di civiltà, di democrazia.
Migrante
Termine generico che indica chi sceglie di lasciare il proprio Paese per stabilirsi, temporaneamente o permanentemente, in un altro Stato. Tale decisione ha carattere volontario, anche se spesso dipende da ragioni economiche, avviene cioè quando una persona cerca in un altro paese un lavoro e migliori condizioni per vivere o sopravvivere.
Fonte: il cir CONSIGLIO ITALIANO PER I RIFUGIATI