Emergenza Nordafrica: procedure per la riunificazione familiare del 12 luglio 2011
Fonte: www.protezionecivile.gov.it
Procedura riunificazione familiare dei migranti presenti sul territorio nazionale Richiedente asilo:
formula la richiesta al responsabile del centro o struttura di accoglienza presso il quale risiede, di essere riunificato al nucleo familiare, dando, laddove possibile, informazioni circa il luogo ove si trova il nucleo familiare.
Le casistiche di assistenza allo stato attuale possono essere le seguenti:
a. persone assistite nella stessa provincia;
b. persone assistite nella stessa regione ma in province diverse;
c. persone assistite in regioni differenti.
Centro o struttura di accoglienza:
Casi a,b,c: inoltra la domanda di riunificazione alla Questura di competenza territoriale del centro o struttura di accoglienza del richiedente, dandone contestuale informazione alla Prefettura e al Soggetto attuatore competente nella Regione.
Questura:
Caso a: La Questura di competenza del richiedente, informata dell’istanza di riunificazione:
• verifica la volontà comune dei migranti di riunificarsi;
• espleta tutte le pratiche di rito per verificare i requisiti di idoneità dei richiedenti;
• informa il Soggetto Attuatore e la Prefettura di competenza circa gli esiti degli accertamenti.
Casi b,c: La Questura di competenza del richiedente, informata dell’istanza di riunificazione, contatta la Questura di competenza del migrante da riavvicinare e d’intesa:
• verificano la volontà comune dei migranti di riunificarsi;
• espletano tutte le pratiche di rito per verificare i requisiti di idoneità dei richiedenti;
• informano i Soggetti Attuatori e le Prefetture di competenza circa gli esiti degli accertamenti.
Soggetto attuatore:
Esito dell’accertamento da parte della Questura positivo
Casi a,b: Il soggetto attuatore della regione, una volta ricevuti gli esiti positivi delle verifiche da parte della Questura ove risiede il richiedente, provvede a:
• individuare la struttura in grado di accogliere il nucleo da riunificare;
• informare le Prefetture territorialmente competenti del trasferimento;
• provvedere al trasferimento;
Caso c: Il soggetto attuatore della regione dove risiede il richiedente una volta ricevuti gli esiti positivi delle verifiche da parte della Questura provvede a:
• contattare il Soggetto Attuatore della regione ospitante i restanti membri del nucleo familiare da riunificare, per la verifica delle disponibilità delle strutture regionali all’accoglienza dell’intero nucleo;
• procede alla riunificazione del nucleo familiare dandone comunicazione al Commissario delegato.
Casi a,b e c
• Il soggetto attuatore della regione comunica l’avvenuto trasferimento alla Questura nonché alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale che avevano in carico il modello C3 relativo ai soggetti interessati alla riunificazione e, se diversa, alla Commissione territoriale divenuta competente a seguito del trasferimento.
Esito dell’accertamento da parte della Questura negativa
Casi a,b,c Nel caso in cui le verifiche effettuate diano esito negativo, provvede ad informare il centro di accoglienza del richiedente per la successiva notifica del diniego allo stesso.
Nel caso in cui il migrante fosse soggetto a trasferimento d’urgenza per motivi sanitari, il nucleo familiare riconducibile allo stesso, dovrà, per quanto possibile, trovare utile collocazione in strutture prossime al luogo di ricovero.