Sanatoria 2012 – I chiarimenti sulla prova proveniente da organismi pubblici
Verranno accettate tessere nominative dei mezzi pubblici, sanzioni stradali, multe, titolarità di schede telefoniche di compagnie italiane e documenti rilasciati da centri di accoglienza o ricoveri autorizzati e documenti rilasciati dai consilati in Italia
A poco più di una settimana dalla conclusione della procedura di regolairzzazione (quasi fuori tempo massimo), arrivano i tanto attesi chiarimenti sulla nozione di organismo pubblico contenuta nella legge e quindi sui documenti che possono essere ritenuti validi per dimostrare la presenza in Italia del lavoratore anteriore al 31 dicembre 2011.
Si tratta di uno dei punti più controversi della normativa di emersione, che insieme ad altri requisiti, su cui purtroppo sembra improbabile un passo indietro da parte del Ministero, ha reso impossibile l’accesso alla alla procedura per migliaia di persone.
L’Avvocatura dello Stato ha quindi diramato il suo parere in merito alla questione sottolineando preventivamente che la ratio sottesa all’adozione del più ampio termine “organismi pubblici” è proprio quella di includervi soggetti, pubblici, privati o municipalizzati, che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o una attribuzione pubblica o un servizio pubblico.
Per la verità la stessa ratio di una norma denominata “procedura di regolairzzazione” contrasta anche con l’idea di poter far emergere solo i rapporti di lavoro a tempo pieno o con l’idea di dare al datore di lavoro ampia discrezionalità senza prevedere la possibilità di attivarla da parte del lavoratore.
In ogni caso ll’Avvocatura dello Stato, per ciò che concerne la prova della presenza, ha chiarito che, oltre ai già citati (anche nell aguida di Melting Pot) certificati sanitari, iscrizione scolastica dei figli, atti provenienti dalle forze di polizia, possono essere accettati come prova anche tessere nominative dei mezzi pubblici, sanzioni stradali, multe, titolarità di schede telefoniche di compagnie italiane e documenti rilasciati da centri di accoglienza o ricoveri autorizzati.
La stessa Avvocatura dello Stato ha affrontato poi la questione relativa alla documentazione rilasciata da autorità pubbliche “non nazionali” che svolcono attività istituzionali in Italia o nello spazio Schengen.
Secondo il parere dell’Avvocatura possono essere accettate come prove i documenti rilasciati dai consolati in Italia.
Per quanto attiene invece ai timbri apposti sul passaporto da altri Stati dell’Area Schengen, l’Avvocatura ritiene che questi da soli possano provare solamente nel territorio Schengen e non anche la presenza in Italia per cui si ritiene di dover dimostrare la presenza con la documentazione proveniente da organismi pubblici nell’accezzione estesa chiarita nel documento.
Rimangono molti i punti oscuri della procedure ed un dato di fatto ormai certo, il numero dell edomande inviate non raggiungerà neppure la metà di quelle presentate nel 2009 … e non certo perché non ci siano in questo paese migliaia di persone costrette all’irregolarità.
Una risposta
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