Immigrazione. Tar Puglia restituisce permesso di soggiorno
E’ illegittimo il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per lavoro autonomo che applica rigorosamente l’automatismo previsto dall’articolo 26, comma 7 bis del decreto legislativo 286/98, quando sussiste nello stesso tempo un procedimento di rilascio di un permesso di soggiorno della Comunita’ Europea per soggiornanti di lungo periodo. Lo ha stabilito la sezione di Lecce del Tar di Puglia con la sentenza n.582/13 accogliendo il ricorso di un cittadino senegalese, rappresentato in giudizio dall’avv. Serena Pugliese. Ne da’ notizia l’avv. Giovanni D’Agata, fondatore dello ‘Sportello dei diritti’. Il senegalese, residente in Italia da dieci anni, aveva chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per lavoro autonomo ed in concomitanza aveva intrapreso il percorso indicato dalla legge per conseguire il permesso di soggiorno della Comunita’ Europea a tempo indeterminato. In particolare, lo straniero aveva sostenuto il test d’italiano. ”La Questura – scrive D’Agata – avendo rilevato a suo carico una condanna di per se’ ostativa al rilascio del titolo di soggiorno per lavoro autonomo, applicando il rigido automatismo reiettivo previsto dall’art. 26 comma 7 bis D.lgs 286/98, aveva negato il rinnovo richiesto al cittadino extracomunitario, ignorando del tutto il radicamento del soggetto sul territorio italiano”. I giudici della sezione di Lecce del Tar di Puglia ”hanno inteso estendere – spiega D’Agata – il sistema di tutela rafforzata contro l’allontanamento, prevista per i gia’ titolari di permesso di soggiorno della Comunita’ Europea a tempo indeterminato, anche ai soggetti che si trovano sostanzialmente nella condizione di poter richiedere l’anzidetto titolo di soggiorno a tempo indeterminato”.
Fonte: immigrazione.aduc.it