Sanatoria 2012: novità e chiarimenti
Schema sulle novità introdotte dalla Circolare Congiunta Interno e Lavoro del 10.07.2013
Il Commento dello Sportello Legale
Con il decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale, sono state introdotte alcune significative novità in materia di emersione 2012.
Con la circolare congiunta del 10 luglio 2013 (allegata), il Ministero dell’interno e quello del lavoro hanno fornito i primi chiarimenti al riguardo e, nel contempo, delineato modalità operative al fine di accelerare la trattazione delle domande presentate.
Vediamole:
1. Datori di lavoro in “black list”
Fra i vari requisiti ostativi che la norma sull’emersione fissava, vi era quello del datore di lavoro che avesse partecipato a vecchi decreti flussi o a precedenti sanatorie, senza poi sottoscrivere il contratto di soggiorno ovvero successivamente assumere il lavoratore straniero.
Era però data la possibilità, al datore di lavoro, ove avesse presentato domanda di emersione 2012, di poter giustificare il comportamento omissivo qualora però vi fosse a monte una causa di forza maggiore.
E’ probabile che, nella trattazione delle domande di emersione prima che intervenisse l’odierna circolare, le Direzioni territoriali del lavoro (DTL) abbiano assunto un atteggiamento rigido, esprimendo un parere negativo e obbligando gli Sportelli Unici per l’Immigrazione (SUI) a notificare i conseguenti preavvisi di rigetto.
L’attuale circolare interviene sul punto, invitando le DTL ad adottare una linea più flessibile, improntata a principi di ragionevolezza e buona fede, in merito all’esame delle giustificazioni addotte dal datore di lavoro. Tale apertura, però, non si estende ai casi in cui il comportamento omissivo risulti essere ricorrente in relazione al medesimo datore di lavoro.
Ma vi è di più.
La circolare invita le DTL a voler riprendere in mano i pareri negativi già espressi, che dovranno essere opportunamente modificati, qualora, alla luce dei nuovi criteri di controllo, l’esito risulti essere positivo.
2. Domande respinte per motivi riferibili unicamente al datore di lavoro
Qualora la domanda sia stata respinta per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro (ad esempio: reddito insufficiente, assenza permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, penale, “black list”), la circolare precisa che la notifica di rigetto inviata al lavoratore [1] verrà integrata dalla convocazione del lavoratore stesso presso il SUI.
Il SUI, una volta verificato che tutte le somme, che la norma sull’emersione poneva a carico del datore di lavoro ai fini dell’accoglimento della domanda [2], siano state effettivamente versate, nonché accertatosi, dalla documentazione prodotta dal lavoratore, che quest’ultimo fosse presente in Italia prima del 31 dicembre 2011, procederà al rilascio, a beneficio del lavoratore, della richiesta di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
ATTENZIONE: il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione non è automatico. Il fatto che la domanda sia stata respinta per cause ascrivibili unicamente al datore di lavoro non costituisce, da solo, motivo sufficiente al rilascio del permesso di soggiorno. Occorre un quid in più. Fermo restando la sussistenza dell’evento negativo del rigetto, in aggiunta a ciò il SUI deve comunque effettuare la sua attività di controllo e solo all’esito positivo di detto controllo, verrà consegnato al lavoratore il modello 209 da presentare presso l’ufficio postale. L’attività di controllo del SUI è tesa a verificare che: 1) il lavoratore sia presente in Italia prima del 31 dicembre 2011; 2) il datore di lavoro abbia versato i mille euro di forfait e gli arretrati di retribuzioni, tasse e contributi.
I procedimenti penali e amministrativi a carico del lavoratore si archiviano, mentre quelli a carico del datore di lavoro verranno riattivati.
La circolare si occupa anche dell’ipotesi, vertente sul pregresso, ove, non essendoci all’epoca la norma poi introdotta dal decreto legge n. 76, il SUI si fosse limitato – e diversamente non avrebbe potuto fare – a notificare al lavoratore il semplice provvedimento di rigetto.
Sul punto, la circolare richiama le Prefetture a procedere, non prima di essersi accertate che il motivo di diniego sia collegato unicamente alla posizione del datore di lavoro, alla convocazione del lavoratore ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
3. Cessazione del rapporto di lavoro e assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro
a.Qualora il rapporto di lavoro, oggetto di domanda di emersione, dovesse cessare prima che sia completata la procedura di regolarizzazione, spetterà al lavoratore, al pari della casistica precedente, il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. All’atto della convocazione delle parti (lavoratore e datore di lavoro) presso il SUI, quest’ultimo verificherà che il lavoratore sia presente sul territorio italiano prima del 31 dicembre 2011.
Per quanto riguarda il versante “datore di lavoro”, la circolare precisa che quest’ultimo:
- è obbligato a inviare al SUI e all’INPS la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro;
- è responsabile, dal momento stesso in cui ha presentato la domanda di emersione, per il pagamento del contributo forfetario nonché delle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro. A tale proposito, al fine di verificare se si debba procedere o meno alla riattivazione dei procedimenti penali e amministrativi aperti a carico del datore di lavoro, la circolare impone al SUI l’onere di effettuare l’attività di controllo sulla posizione del datore, e in particolare di accertarsi che tutte le somme da lui dovute siano state effettivamente versate.
b. Qualora, invece, il lavoratore fosse stato assunto da un nuovo datore di lavoro, di tale evento il lavoratore stesso dovrà darne notizia alla Questura, allorché si presenterà per lasciare le sue impronte, così da poter ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Per far ciò, il lavoratore dovrà avere con sé la copia della comunicazione obbligatoria d’assunzione con il nuovo datore di lavoro, che dovrà essere esibita presso gli sportelli della Questura
4. Requisito reddituale – datori di lavoro domestico
La circolare individua alcune soluzioni per velocizzare l’iter delle pratiche afferenti la regolarizzazione dei lavoratori domestici.
Uno dei problemi maggiormente avvertiti, in sede di controllo, era quello della soglia reddituale. Ebbene, proprio su tale specifico punto, la circolare offre delle alternative per uscire dallo stato d’impasse.
- La prima. Nel caso di redditi congiunti di più familiari, qualora la DTL abbia espresso parere positivo ma con riserva, spetterà al SUI sciogliere la riserva provvedendo al controllo della documentazione prodotta successivamente, relativa alla certificazione reddituale. Viene poi aggiunto che qualora la documentazione, successivamente prodotta, non dovesse risultare idonea, il SUI provvederà all’inoltro di detta documentazione alla DTL per la relativa valutazione.
- La seconda. Viene sconsigliato, ove si sia in presenza di assunzione di più lavoratori domestici da parte del medesimo datore di lavoro, il metodo della mera moltiplicazione della soglia legale dei ventimila euro per il numero dei lavoratori domestici, oggetto di regolarizzazione, preferendo ad esso, invece, una valutazione più accorta, nell’ottica del “caso per caso”, maggiormente rispondente al profilo reddituale del datore di lavoro e più aderente alla realtà.
5. Badanti
Sul versante “badanti” la circolare si sofferma sulla documentazione attestante il bisogno di assistenza, che costituiva il requisito a monte per poter procedere alla regolarizzazione di tali lavoratrici.
La certificazione medica attestante la necessità di assistenza, da parte di una o più badanti, potrà consistere o in una attestazione in tal senso rilasciata dal medico di famiglia iscritto al SSN o nel provvedimento di riconoscimento dell’invalidità civile.
Qualora, però, fosse assente la certificazione medica, la domanda sarà trattata alla stregua di una domanda di regolarizzazione di lavoratore domestico (non badante), con l’invio pertanto della domanda stessa alla DTL ai fini del riscontro della soglia reddituale.
6. Certificato di idoneità alloggiativa
Si precisa che non può costituire motivo ostativo, all’accoglimento della domanda, la sola mancanza di idoneità alloggiativa. La circolare precisa che il certificato di idoneità alloggiativa costituisce un requisito essenziale del solo contratto di soggiorno e, peraltro, anche su tale versante, non ne è richiesta la sussistenza ma la mera richiesta di certificazione della idoneità alloggiativa (è quello che avviene di norma nell’ambito delle procedure di ingresso da decreto flussi).
La conclusione cui giunge la circolare è quindi la seguente: il SUI è tenuto sì a chiedere l’idoneità alloggiativa ma essa non può essere considerata da sola quale motivazione per un rigetto della domanda.
Può essere infine utile riepilogare i termini di durata dei permessi di soggiorno ottenibili dall’emersione 2012:
Tipologia di permesso | Durata | note |
permesso di soggiorno per attesa occupazione | 1 anno | a seguito delle modifiche apportate dalla riforma “Fornero” |
permesso di soggiorno per lavoro subordinato in presenza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato | 1 anno | |
permesso di soggiorno per lavoro subordinato in presenza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato | 2 anni |
[1] Le FAQ del 2012 stabilirono che tutti gli atti, afferenti la sanatoria, compresi quelli interlocutori dovevano essere inviati contestualmente sia al datore di lavoro che al lavoratore.
[2] contributo forfetario + arretrati retributivi + arretrati fiscali + arretrati contributivi.
Scarica la Circolare Congiunta Interno e Lavoro del 10.07.2013
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Fonte: www.naga.it