ASGI – Pubblicato il decreto legislativo che recepisce la direttiva UE sul permesso unico
Nella G.U. del 22 marzo 2014 è pubblicato il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 40 – Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.Lo trovate qui e in allegato.
Il decreto legislativo entra in vigore il 6 aprile 2014.
Esso prevede all’art. 1 modifiche agli artt. 4-bis, 5 e 22 del T.U. delle norme sull’immigrazione e all’art. 2 l’abrogazione di alcune disposizioni regolamentari. In sintesi
A) l’art. 1 prevede
1) l’allungamento a 60 giorni del termine massimo per il rilascio di tutti i permessi di soggiorno
2) l’inserimento della dizione “permesso unico lavoro” su alcuni permessi di soggiorno che consentono l’attività lavorativa, con esclusione dei p.s. UE per lungo soggiornanti, dei p.s. per motivi umanitari, per status di rifugiato e di protezione sussidiaria, per studio, per lavoro stagionale e per lavoro autonomo
3) l’inserimento di un’informazione non meglio precisata circa i diritti dei titolari del p.s. unico nell’ambito del processo di stipula dell’accordo di integrazione
B) l’art. 2 prevede
1) l’abrogazione delle norme del regolamento di attuazione del T.U. che esigono la stipula del contratto di soggiorno al momento del rilascio e del rinnovo del p.s. per lavoro (non si abroga però la norma legislativa che prevede il contratto di soggiorno, cioè l’art. 5-bis T.U.)
2) la norma del 1931 che esigeva la cittadinanza italiana per i lavoratori delle imprese di trasporto pubblico locale
Il d. lgs. accoglie soltanto pochissime richieste dei pareri delle commissioni parlamentari che recepivano le proposte ASGI.
Peraltro ci sono alcune novità piccole, ma importanti e positive rispetto allo schema originario che sopprimono alcune vistose discriminazioni (sul contratto di soggiorno e sull’impiego nelle aziende di trasporto pubblico locale).
La mancanza di una legge che ai sensi dell’art. 81 Cost. preveda una specifica copertura finanziaria delle nuove spese ha invece impedito ogni modifica delle norme restrittive tuttora vigenti in materia di alcuni trattamenti economici previdenziali ed assistenziali in favore di stranieri.
Sicuramente la direttiva è stata attuata nel modo più minimale possibile e in modo formalista e insoddisfacente (p. es. sui diritti dei lavoratori e sull’accesso al pubblico impiego) e introduce norme poco chiare (p. es. abrogazione delle norme regolamentari sul contratto di soggiorno sena abrogare le norme legislative) o norme che avranno effetti paradossalmente peggiorativi rispetto all’ordinamento vigente (come l’allungamento da 20 a 60 gg. del termine per il rilascio di tutti i tipi di permessi di soggiorno, che il Governo aveva motivato – in modo non convincente – con l’esigenza di allineare le norme ai tempi tecnici effettivamente occorrenti per chiedere ed ottenere il rilascio del p.s. elettronico da parte dell’Istituto poligrafico dello Stato).
Si dovranno verificare gli effetti delle abrogazioni delle norme discriminatorie sugli eventuali giudizi pendenti.
Occorre ricordare che le decisioni le avevano già prese i Ministeri del governo Letta e le hanno lasciate adottare al primo Consiglio dei ministri Renzi.