E’ discriminazione l’obbligo di residenza da almeno otto anni in Valle d’Aosta per accedere all’edilizia residenziale pubblica
Sentenza della Consulta – La Corte Costituzionale con sentenza n. 168 dell’11 giugno 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge regionale della Valle d’Aosta per quanto riguarda l’accesso alla procedura per poter concorrere all’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Pertanto, l’obbligo di residenza da almeno otto anni nel territorio regionale, quale presupposto necessario per la stessa ammissione al beneficio dell’accesso all’edilizia residenziale pubblica determina un’irragionevole discriminazione sia nei confronti dei cittadini dell’Unione, ai quali deve essere garantita la parità di trattamento rispetto ai cittadini degli Stati membri, sia nei confronti dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, i quali, godono dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda anche l’accesso alla procedura per l’ottenimento di un alloggio.