Regolarizzazione colf e badanti: il Viminale concede più tempo per la comunicazione di ospitalità.
Fonte: www.immigrazioneoggi.it
Una Circolare del Dipartimento della Pubblica sicurezza chiarisce che i datori di lavoro devono presentarla entro la data di conclusione del procedimento di emersione. La comunicazione di ospitalità dello straniero deve essere presentata dai datori di lavoro entro la data di conclusione del procedimento di emersione per colf e badanti, quindi anche oltre le 48 ore di norma. Lo ha chiarito la Circolare del Dipartimento della Pubblica sicurezza n. 5714 del 15 settembre 2009, intervenuta a dirimere gli eventuali dubbi sulla questione della scadenza temporale di questo obbligo formale
L’obbligo di comunicazione – si legge in una nota del Viminale – scritta entro 48 ore all’autorità di pubblica sicurezza (ma anche al commissariato, alla questura o al sindaco, nei comuni più piccoli) riguarda chi dia alloggio o comunque ospiti o assuma uno straniero, e la omessa o tardiva comunicazione comporta una sanzione di almeno 320 euro. La sistemazione abitativa dello straniero è divenuta tuttavia un requisito per la regolarizzazione di colf e badanti, con la procedura che scade il 30 settembre, e va confermata in modo formale all’atto della convocazione allo Sportello unico per l’immigrazione.
Sul punto, cioè sulla decorrenza del termine di 48 ore, la Circolare chiarisce che opera “la sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore straniero, che svolge le attività lavorative per le quali è ammessa la regolarizzazione del relativo rapporto di lavoro, per tutto il periodo di durata della procedura di emersione”.
La violazione, conseguente alla mancata comunicazione di ospitalità, non può quindi essere contestata mentre è in corso la procedura di regolarizzazione che, in caso di conclusione positiva, avrà anche un effetto estintivo dei reati e degli illeciti amministrativi connessi.