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Chiarimenti per la concessione della cittadinanza

bossivsfini.jpgFonte: www.immigrazione.biz
Circolare del Ministero dell’Interno
Il Ministero dell’Interno sulla base degli approfondimenti svolti in relazione all’applicazione dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, come modificato dall’art. 1, comma 11 dalla Legge n. 94 del 15 luglio 2009, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla concessione della cittadinanza italiana:

L’art. 5, della nuova formulazione, dispone che il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano possa acquisire la cittadinanza italiana:

a) quando, dopo il matrimonio risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure

b) dopo tre anni dalla data del matrimonio se risiede all’estero.

I termini suindicati sono ridotti dalla metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. In entrambi i casi, inoltre, si richiede che, al momento dell’adozione del decreto di concessione, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

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