Sanatoria colf e badanti 2009: Il datore di lavoro verrà sanzionato
Caso di rinuncia nella procedura di emersione da lavoro irregolare o di morte dell’assistito
Si comunica che il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’Asilo – a seguito di numerose e sospette rinunce da parte di datori di lavoro di dare seguito alla procedura di perfezionamento della istanza di emersione da lavoro irregolare, ha emanato in data 29 ottobre 2009 una circolare in cui viene precisato che:
- Il datore di lavoro che ha presentato istanza di dichiarazione di deve presentarsi comunque al SUI nel giorno indicato dalla convocazione per perfezionare la procedura prevista. Solo dopo tale perfezionamento, che prevede la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la comunicazione obbligatoria all’INPS, il datore eventualmente potrà porre fine al rapporto di lavoro nel rispetto di quanto previsto dal contratto nazionale del lavoro domestico.
- L’eventuale rinuncia all’istanza di dichiarazione di emersione durante la procedura determinerà l’archiviazione del procedimento e la cessazione della sospensione dei procedimenti sanzionatori previsti dalla Legge 102/09 art. 1 ter, comma 8-9 (8. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attivita’ di cui al comma 1 per le violazioni delle norme: a) relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all’articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; b) relative all’impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale. 9. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al comma 2 ovvero si proceda all’archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 8 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima). Il datore di lavoro che intende rinunciare al proseguimento dell’istanza non può comunicarla per iscritto via raccomandata con ricevuta di ritorno ma
dovrà comunque presentarsi al SUI per la formalizzare della rinuncia con le conseguenze sanzionatorie previste di cui sopra.
- Nel caso in cui il datore di lavoro non si presenterà sarà applicato quanto previsto dall’art.1 ter, comma 7-8-9 della Legge 102/09 (7. Lo sportello unico per l’immigrazione, verificata l’ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull’insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell’avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3. Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unità per l’attività di assistenza ai sensi del comma 6 deve presentare allo sportello unico per l’immigrazione, a pena di inammissibilità della dichiarazione di emersione, una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che attesti la limitazione dell’autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l’assistenza al momento in cui e’ sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unità per l’attività di assistenza ai sensi del comma 6, la certificazione C.I.F.A. – Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome – www.cifaitalia.it deve altresì attestare la necessità di avvalersi di due unità. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di cui al comma 2. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno. Gli articoli 8 e 9 sono riportati nel paragrafo precedente).
- In caso, invece, di morte dell’assistito, è permesso il subentro di uno dei componenti il nucleo familiare del defunto, anche modificando il rapporto di lavoro (da assistente familiare a colf) purché sussistano i requisiti di Legge (reddito di Euro 20.000 per famiglia monoreddito, Euro 25.000 per famiglia plurireddito).
- In caso in cui, sempre a seguito di morte dell’assistito, non sia possibile il subentro (o non vi siano familiari del defunto), il SUI procederà, una volta comprovata la situazione, al rilascio al lavoratore di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Si trasmette in allegato la circolare del Ministero dell’Interno.