Niente bonus casa se sei extracomunitario
Fonte: www.immigrazione.biz
Presentato un ricorso presso il Tribunale di Brescia per le disposizioni discriminatorie
E’ stato presentato dall’Asgi insieme dalla Fondazione Piccini un ricorso al Tribunale di Brescia nei confronti del Comune di di Adro – nel bresciano – che sin dal 2005 ha previsto due regolamenti comunali che contengono disposizioni discriminatorie a danno dei cittadini di Paesi terzi non appartenenti all’Unione europea. Il primo è riferito al cosiddetto bonus casa ì, il quale istituisce un Fondo integrativo comunale per il sostegno alle locazioni a favore di nuclei familiari a basso reddito, ma l’accesso è riservato ai titolari di contratti di locazione che siano cittadini di uno Stato facente parte dell’Unione europea, così come spiegato dalla regolamentazione comunale. Il secondo, invece, riguarda il bonus bebè che prevede l’erogazione di un contributo economico alla famiglia per i nuovi nati e i minori adottati. Anche in questo caso l’erogazione del contributo economico è limitato ai soli genitori che hanno la cittadinanza di un paese europeo.
Il punto cruciale del ricorso presentato da cinque immigrati extracomunitari si basa sull’art. 44 del testo unico, che riporta: “il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice però, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.
Infatti gli avvocati ritengono che la clausola di nazionalità, che esclude dai suddetti benefici i cittadini extracomunitari, è in netto contrasto con le norme costituzionali e precisamente dell’art. 2 e 3, in quanto priva di una ragionevole causa giustificatrice, nonché di norme di legge sovraordinate quali gli artt. 2 c. 2 e 3 d.lgs. n. 286/98 (principio di uguaglianza tra lavoratori italiani e stranieri), l’art. 43 del d.lgs. n. 286/98 (divieto di discriminazioni), l’art. 41 del d.lgs. n. 286/98 (parità di trattamento in materia di prestazioni di assistenza sociale), nonché di norme di diritto internazionali relative al trattamento dei minori (Convenzione di New York sui diritti del fanciullo).
La richiesta fatta tramite il ricorso è quella di ordinare al Comune di Adro di rimuovere la condizione discriminatoria di cittadinanza, anche retroattivamente, in relazione ai bandi già definiti negli anni precedenti, consentendo alle persone escluse di parteciparvi.