Non può essere rilasciato il permesso di soggiorno allo straniero che non abbia iniziato l’attività lavorativa per motivi personali.
Per il Tar di Napoli chi entra in Italia grazie ai flussi non può cambiare datore di lavoro a suo piacimento.
A fine marzo il Tar di Napoli ha respinto il ricorso di un lavoratore straniero al quale la Questura partenopea aveva rifiutato il permesso di soggiorno per attesa occupazione in quanto non aveva mai iniziato a lavorare dopo il suo ingresso in Italia, avvenuto grazie al decreto flussi 2006.
Per il Tar deve essere condiviso l’orientamento del Ministero dell’interno secondo il quale allo straniero che arriva in Italia per instaurare un contratto di lavoro subordinato può essere rilasciato un permesso di soggiorno solo nell’ipotesi in cui il datore di lavoro, che ha fatto la richiesta nell’ambito dei flussi di ingresso, si rifiuti di sottoscrivere il contratto di soggiorno per sopravvenute esigenze dell’azienda o della famiglia.
Diversa – spiega il Tar – è la situazione dello straniero che decida di non iniziare l’attività lavorativa per motivi personali. In questi casi, infatti, non sussiste alcuna giustificazione legale per autorizzarne la permanenza e la stipula di un nuovo contratto con altro datore di lavoro.
Fonte:www.immigrazioneoggi.it