Soggiornanti di lungo periodo provenienti dai Paesi dell’Ue. Stop alla prassi di alcune questure di ritirare il permesso di soggiorno CE rilasciato da uno Stato membro.
Fonte: www.immigrazioneoggi.it
Una circolare del Dipartimento della PS chiarisce le procedure da adottare nei casi di trasferimento dei lungosoggiornanti.
Con la circolare n. 12.214.9bis emanata la scorsa settimana, il Dipartimento della PS del Ministero dell’interno, in risposta ad alcuni quesiti concernenti le procedure da adottare nei confronti dei cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno CE rilasciato da un altro Stato membro, ha ricordato che nel caso di trasferimento del lungo soggiornante in Italia le questure dovranno rilasciare un permesso di soggiorno temporaneo, rinnovabile, senza però ritirare il permesso CE già posseduto, limitandosi ad informare il punto di contatto nazionale. Infatti, precisa la circolare, il cittadino straniero ha diritto al mantenimento dello status di lungo soggiornante nello Stato membro di provenienza fino a quando non acquisisca tale status nel secondo Stato membro, il che avviene solo dopo cinque anni di regolare soggiorno ed a condizione che sussistano gli altri requisiti previsti dall’art. 9 bis del testo unico immigrazione.
Analogamente, nel caso in cui il cittadino straniero titolare del permesso CE rilasciato dall’Italia si trasferisca in altro Stato membro, non potrà essere privato dello status di lungo soggiornante e del corrispondente titolo di soggiorno italiano fino a quando non acquisisca tale condizione nello Stato membro di destinazione.